1. I centri di cui all'articolo 22 si avvalgono di personale tecnico e amministrativo delle scuole ove hanno sede, e di personale specializzato, reclutato tramite formazione e selezione, temporaneamente distaccato dall'insegnamento o dalla direzione per un periodo non superiore a tre anni, non rinnovabili.
2. I centri sono diretti da un coordinatore designato dagli stessi operatori.
3. La gestione del personale e l'amministrazione dei centri è di competenza della scuola ove essi hanno sede.